Art. 8.
(Copertura finanziaria. Aumento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di anzianità e sua parificazione per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici).

      1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, non superiori a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa previdenziale ai sensi di

 

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quanto previsto dai 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
      2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2008, dalla Tabella A allegata alla presente legge».
      3. All'articolo 1, comma 6, lettera b), alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «60 anni» sono sostituite dalle seguenti: «61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2010, a 62 anni a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
      4. All'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2008, dalla Tabella A allegata alla presente legge».
      5. All'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «e 60», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «o a 61 anni a decorrere dal 1o gennaio 2010, a 62 anni a decorrere dal 1o gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2018».
      6. All'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «e al comma 7» sono soppresse.
      7. L'articolo 1, comma 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
      8 La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalla Tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      9. Il requisito di età per l'accesso delle donne alla pensione di vecchiaia è modificato, a decorrere dal 1o gennaio 2008, ai sensi di quanto indicato dalla Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, come sostituita dall'allegato 1 annesso alla presente legge.